Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società:

S2C SpA
Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni - Ufficio Reclami
c/o Segreteria Generale
Via San Gregorio 29 - 20124 Milano
E-mail: reclami@s2cspa.it
fax: +39 02 89056097

Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax +39 06. 421.33. 353/745.

E' in ogni caso possibile presentare all'IVASS:

a) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

Il reclamante che intenda presentare reclamo all'IVASS potrà utilizzare il modello scaricabile direttamente dal sito internet dell'istituto di vigilanza tramite il seguente link: https://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida ai reclami.pdf.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o interessare l'Autorità giudiziaria, l'esponente potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie laddove previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- la mediazione finalizzata alla conciliazione: si avvia depositando un'apposita istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; il registro degli organismi di mediazione è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it.

- la negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: si avvia tramite l'invito alla stipula di una convenzione da parte del soggetto interessato alla sua controparte, la quale, nel caso intendesse aderire, dovrà rispondere entro 30 giorni; le parti devono necessariamente farsi assistere da un avvocato.

- l'arbitrato: è possibile ricorrervi se ciò è previsto dalle condizioni generali di assicurazione o se le parti sottoscrivono un compromesso arbitrale; si avvia tramite apposita domanda nella quale sia individuato l'oggetto del contendere.


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v. 1.2.92